1° co. -
È costituita l'Associazione Italiana dei Paleografi e Diplomatisti con l'intento di favorire e promuovere il dibattito e la circolazione di idee e informazioni concernenti l'ambito degli studi di paleografia, di codicologia e di diplomatica nei loro vari aspetti, nella prospettiva di un approfondimento metodologico di tali discipline, di un coordinamento delle ricerche, di realizzazione di programmi comuni, di partecipazione all’impegno di conservazione dei beni documentari e librari storici; nonché l'arricchimento della potenzialità delle medesime discipline nel panorama delle ricerche storiche, anche attraverso il collegamento con gli altri studiosi e con associazioni similari in Italia e all'estero.
2° co. -
L’Associazione si propone altresì di sviluppare rapporti scientifici con Istituzioni e Enti di ricerca, ricercatori o studiosi di discipline non direttamente inerenti all’ambito scientifico di cui al co. 1, al fine di sviluppare sinergie proficue, analisi teoriche e metodologie innovative miranti a una migliore comprensione della cultura scritta.
3° co. -
L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha sede ufficiale in Roma, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
4° co. -
Sono soci fondatori tutti coloro che, aderendo all'Associazione, ne hanno approvato lo statuto nell'Assemblea del 6 aprile 1982.
1° co. -
Possono essere soci coloro che svolgano, o abbiano svolto, attività istituzionale di ricerca e di insegnamento presso le Università italiane negli ambiti disciplinari di cui all'art. 1, 1° co.
2° co. -
Possono altresì essere soci coloro che svolgano, o abbiano svolto, attività istituzionale di ricerca e di insegnamento presso le Università italiane in ambiti scientifici affini a quelli di cui all'art. 1, 1° co.
3° co. -
Possono inoltre essere soci altri studiosi qualificati delle discipline di cui all'art. 1, 1° co., italiani o stranieri, che non svolgano attività istituzionale di ricerca e/o di insegnamento presso le Università italiane.
1° co. -
Le richieste di ammissione devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Associazione.
2° co. -
Per i soggetti di cui all'art. 2, 1° co., la richiesta di ammissione è ratificata dall'Assemblea dei soci.
3° co. -
Per i soggetti di cui all'art. 2, 2° e 3° co., la richiesta di ammissione è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei soci, udito il parere del Consiglio Direttivo.
4° co. -
Inoltre, i soggetti di cui all’art. 2, 3° co., sono tenuti ad unire alla loro richiesta di ammissione un curriculum vitae accompagnato da un elenco dei titoli scientifici.
Lo status di socio viene meno per le seguenti cause:
- dimissioni in forma scritta: il socio che si sia dimesso può successivamente chiedere la riammissione, con le modalità previste per la prima iscrizione e previo il pagamento di eventuali quote non corrisposte fino al momento delle dimissioni;
- morosità nel pagamento della quota associativa per due anni solari consecutivi: il socio dichiarato decaduto per morosità potrà chiedere la riammissione previo versamento di due quote una tantum oltre a quella relativa all’anno della riammissione.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a) quote sociali;
b) contributi di enti pubblici e privati;
c) donazioni;
d) altri eventuali redditi.
1° co. -
I soci sono tenuti a versare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota associativa fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con le modalità di pagamento determinate dal Consiglio Direttivo stesso.
2° co. -
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e saranno pertanto tenuti al versamento della quota annuale.
3° co. -
Il socio che non abbia presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 31 dicembre e che non abbia versato le proprie quote associative entro il 31 dicembre dell'anno successivo verrà considerato moroso, perderà ogni diritto derivante dallo status di socio e verrà dichiarato decaduto con delibera del Consiglio Direttivo immediatamente esecutiva, che gli sarà tempestivamente notificata.
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
1° co. -
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta all’anno, nel primo trimestre, per posta elettronica. Laddove essa non si possa tenere entro il primo trimestre, il bilancio annuale e la relazione dei Revisori dei conti dovranno essere approvati per via telematica entro il 31 marzo. Qualora l’impedimento si verifichi nell’anno di scadenza delle cariche sociali, queste si intendono automaticamente prorogate fino allo svolgimento dell’assemblea. L’Assemblea deve essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei soci. Salvo casi di particolare urgenza, l’avviso di convocazione è spedito entro venti giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea.
2° co. -
Hanno diritto di voto i soci in regola con il pagamento delle quote associative.
3° co. -
Ogni socio può disporre di una sola delega. I membri del Consiglio direttivo non possono ricevere deleghe.
4° co. -
L'Assemblea è legittimamente costituita, in prima convocazione, se risulti presente la maggioranza assoluta dei soci, tenuto conto anche delle deleghe, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
5° co. -
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati, anche in caso di modifiche statutarie.
6° co. -
L'Assemblea discute e delibera sulla relazione ed i bilanci presentati dal Consiglio, sui programmi di lavoro, sull'ammontare della quota sociale e sull'ammissione dei nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 3, 2° e 3° co.; provvede al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità dei successivi artt. 10 e 11.
Il Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, può promuovere o aderire alla richiesta di riunioni congiunte tra l’Associazione e la Consulta Universitaria dei Paleografi, Diplomatisti e Codicologi (CUPaDiC), o rispettive delegazioni, quando questo si riveli utile a meglio perseguire le finalità dell’Associazione.
1° co. -
Il Presidente, eletto a maggioranza dal Consiglio, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti; firma per conto di essa; convoca e presiede l'Assemblea e le riunioni del Consiglio; prepara, di concerto con lo stesso, la relazione sull'attività dell'Associazione ed i relativi bilanci; dà corso alle delibere dell'Assemblea.
2° co. -
In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano di età.
1° co. -
Il Consiglio è composto da cinque soci, eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Ogni socio può esprimere le proprie preferenze per non più di due nominativi. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano di età.
2° co. -
Il Consiglio dura in carica tre anni; ciascun consigliere non può espletare più di due mandati consecutivi completi. In caso di vacanza di un posto in seno al Consiglio, subentra il primo dei non eletti nella graduatoria risultante dalle votazioni precedenti; qualora la graduatoria non sia sufficiente, si procede a elezioni suppletive per il posto vacante. Tali sostituzioni durano comunque sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica e sono da computarsi per il tetto dei due mandati consecutivi ai sensi del presente articolo, co. 1. In caso di vacanza contestuale di più di due posti, il Consiglio decade automaticamente, rimane in carica per l’ordinaria amministrazione e provvede a convocare entro 60 giorni l’Assemblea dei soci.
3° co. -
Nella sua prima riunione il Consiglio elegge all’interno del proprio seno il Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
4° co. -
Il Consiglio coadiuva il Presidente nel governo dell’Associazione; esprime parere in merito all’accettazione dei nuovi soci di cui ai co. 2 e 3 dell’art. 2; può avvalersi di gruppi di lavoro o di studio, di composizione fiduciaria del Consiglio stesso, in supporto di progetti o fini specifici dell'Associazione; cura, insieme al Presidente, la redazione dei bilanci e della relazione annuale.
5° co. -
Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno e ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dello stesso. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta di norma almeno quindici giorni prima della data fissata.
6° co. -
Il Consigliere che non partecipa a quattro sedute consecutive (ordinarie e straordinarie) del Consiglio, decade dal mandato.
I Revisori dei conti, in numero di due, oltre a due supplenti, sono eletti per un triennio contestualmente all'elezione del Consiglio. Ogni socio potrà esprimere una preferenza. Risulteranno eletti i soci che avranno riportato il maggior numero di voti; i primi due non eletti saranno considerati supplenti. A parità di voti prevale il socio più anziano di età. Spetta ai revisori dei conti il controllo sulla gestione finanziaria dell'Associazione; a tal fine dovranno presentare una relazione all'Assemblea ordinaria.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberati dall’Assemblea, su proposta di almeno un terzo degli associati, con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati escluse le deleghe, fermo restando l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Regolamento.
Conservano la qualità di soci tutti coloro che ne sono in possesso alla data di approvazione del presente Statuto, modificativo del precedente.