È costituita l’Associazione denominata: Consulta universitaria dei Paleografi, Diplomatisti, Codicologi, con sede legale in Novedrate (CO) alla Via Isimbardi n. 10 presso l'Università degli Studi e-Campus. L’associazione non ha fini di lucro ed è costituita a tempo indeterminato.
Sono Soci fondatori i docenti e i ricercatori universitari che, al momento della costituzione della Consulta, vi abbiano aderito approvando il presente Statuto.
La Consulta rappresenta il settore scientifico disciplinare MSTO/09 – Paleografia e ha come obiettivi la valorizzazione e la promozione di tutte le discipline che vi possono essere ricomprese nel contesto della ricerca e della didattica universitarie. Tutela la specificità e l’autonomia di tali discipline nell'ambito universitario e cura i rapporti con gli interlocutori istituzionali e gli organismi scientifici nazionali e internazionali, in tutti i contesti e su tutte le materie in cui ciò sia previsto dalla prassi e dalla normativa vigente. Temi di specifico interesse della consulta sono le politiche di reclutamento del personale docente e ricercatore; l’organizzazione, la valutazione e il finanziamento della ricerca; la definizione delle classi e dei corsi di laurea (triennale e magistrale); i percorsi di dottorato di ricerca, master e corsi di alta formazione; le scuole di specializzazione e le scuole di dottorato; le attività di public engagement.
Per l’attuazione dei compiti istituzionali di cui all’art. 3, la Consulta si avvale dei seguenti strumenti di finanziamento:
1. quote sociali, nella misura annualmente stabilita dall’Assemblea dei Soci;
2. erogazioni liberali e contributi;
3. finanziamenti straordinari deliberati dall’Assemblea per l’attuazione di iniziative specifiche.
Il patrimonio della Consulta è costituito da:
a) quote sociali;
b) erogazioni liberali e contributi;
c) donazioni e lasciti testamentari.
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Assemblea dei Soci deve approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo.
co. 1. Sono Soci ordinari della Consulta:
a) i professori universitari di I e di II fascia
b) i ricercatori universitari a tempo indeterminato
c) i ricercatori universitari a tempo determinato (ex Legge 240/2010, art. 24, comma 3, lettere a e b) incardinati nello specifico settore scientifico disciplinare M-STO/09.
I ricercatori universitari a tempo determinato decadono automaticamente dallo status di Soci al termine del periodo di incardinamento nel SSD.
co. 2. Sono Soci onorari, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i docenti e i ricercatori universitari in quiescenza, già Soci ordinari, che abbiano svolto attività istituzionale di ricerca e/o di insegnamento nell’ambito del settore scientifico disciplinare di cui al comma 1.
La richiesta di ammissione come Socio ordinario deve essere presentata per iscritto al Presidente della Consulta che le sottopone all'approvazione dell’Assemblea nella prima adunanza utile. L’elenco aggiornato dei Soci è pubblicato nel sito web della Consulta.
co. 1. Lo status di Socio ordinario viene meno per le seguenti cause:
a) dimissioni, da presentare in forma scritta;
b) morosità nel pagamento della quota associativa per
due anni solari consecutivi;
c) espulsione del socio, deliberata all’unanimità dall’Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per comportamento gravemente scorretto nei confronti dei Soci o lesivo della Consulta, ovvero per atti, azioni e iniziative ritenute dannose per gli interessi del settore.
co. 2. Il socio che si sia dimesso può successivamente chiedere la riammissione, con le modalità previste per la prima iscrizione e previo il pagamento di eventuali quote non corrisposte fino al momento delle dimissioni. La domanda di riammissione non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno due anni dalla data delle dimissioni.
co. 3. Il socio dichiarato decaduto per morosità può chiedere la riammissione in qualunque momento, previo versamento di tutte le quote non corrisposte dal primo anno di morosità e fino al momento della riammissione.
co. 4. Il socio espulso non può essere riammesso nella Consulta fintanto che non siano state rimosse le cause che ne hanno determinato l’espulsione. In tal caso, la riammissione deve essere deliberata, su richiesta dell’interessato, dalla maggioranza dei due terzi dell’Assemblea.
co. 1. I Soci sono tenuti a versare le quote associative individuali entro il 31 dicembre di ogni anno. L’importo della quota e le modalità di pagamento sono determinati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
co. 2. I Soci che non hanno presentato per iscritto le dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno sono considerati soci anche per l’anno successivo e sono pertanto tenuti al versamento della quota annuale.
Sono organi della Consulta:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
co. 1. L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l’anno, nel primo trimestre. Ove essa non si possa tenere entro il primo trimestre, i bilanci annuali, consuntivo e preventivo, e la relazione dei Revisori dei conti dovranno essere approvati per corrispondenza entro il 31 marzo. Qualora l’impedimento si verifichi nell’anno di scadenza delle cariche sociali, queste si intendono automaticamente prorogate fino allo svolgimento dell’Assemblea.
co. 2. L’Assemblea viene convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente e il Consiglio Direttivo ne ravvisino la necessità o quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei Soci. L’avviso di convocazione è inviato via mail, all’indirizzo dichiarato dal socio al momento dell’iscrizione, trenta giorni prima dello svolgimento dell’Assemblea, fatti salvi i casi di particolare urgenza, per i quali è sufficiente un avviso di dieci giorni. Le Assemblee possono tenersi anche a distanza, in modalità telematica.
co. 3. Hanno diritto di voto i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. È ammesso il voto per delega scritta; ogni socio ordinario può disporre di una sola delega. I membri del Consiglio Direttivo non possono ricevere deleghe.
co. 4. L’Assemblea è legittimamente costituita in prima convocazione se risulta presente la maggioranza assoluta dei soci, tenuto conto anche delle deleghe, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
co. 5. L’Assemblea discute e delibera sulla relazione e sui bilanci presentati dal Consiglio Direttivo, sull’ammissione di nuovi soci, sull’espulsione e riammissione di soci, sulle modifiche di Statuto, sullo scioglimento della Consulta, sulle linee di indirizzo, sui programmi di lavoro e sull’ammontare della quota sociale; provvede al rinnovo delle cariche sociali secondo le modalità del successivo art. 16.
co. 6. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti e rappresentati. Sulle modifiche di statuto (art. 17) e sullo scioglimento della Consulta (art. 18), l’Assemblea delibera a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto (deleghe escluse). Sulle espulsioni e sulle riammissioni l’Assemblea delibera all’unanimità per le espulsioni (art. 9, comma 1c) e a maggioranza dei due terzi per le riammissioni (art. 9, comma 4).
co. 1. Il Presidente, designato dal Consiglio direttivo tra i membri che vi siano stati eletti, rappresenta la Consulta a tutti gli effetti; firma per conto di essa; designa il vice Presidente, che ha il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento; convoca e presiede l’Assemblea e le riunioni del Consiglio; definisce l’ordine del giorno delle riunioni; prepara, di concerto con il Consiglio, la relazione sull’attività della Consulta ed i relativi bilanci; firma, congiuntamente con il Tesoriere, gli ordini di pagamento; dà attuazione alle delibere dell’Assemblea. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
co. 2. Il Presidente, d’intesa con il Consiglio Direttivo, può promuovere riunioni congiunte tra l’Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti (AIPD) e la Consulta italiana dei Paleografi, Diplomatisti, Codicologi, o rispettive delegazioni, quando questo si ritenga utile a meglio perseguire le finalità della Consulta.
co. 1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal vice Presidente e da tre soci, eletti dall’Assemblea a scrutinio segreto secondo le modalità di cui all’art. 16.
co. 2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Ciascun consigliere può espletare non più di due mandati consecutivi completi.
co. 3. Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo designa, al suo interno, il Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nella medesima riunione, il Presidente designa il vice Presidente.
co. 4. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno e ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza dello stesso. Per la validità della riunione è richiesta la presenza di non meno di tre consiglieri. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della data fissata. La convocazione può essere inoltrata tramite posta elettronica.
co. 5. Il Consiglio coadiuva il Presidente nel governo della Consulta, propone l’ammissione di nuovi soci, cura, di concerto con il Presidente, la redazione della relazione annuale e dei bilanci da sottoporre all’Assemblea previa acquisizione del parere dei Revisori dei conti; può avvalersi di gruppi di lavoro o di studio, di composizione fiduciaria del Consiglio stesso, in supporto di progetti o fini specifici della Consulta. Il Tesoriere provvede alla gestione amministrativa della Consulta e firma, congiuntamente con il Presidente, gli ordini di pagamento. Il Segretario cura gli aspetti organizzativi e redige i verbali delle sedute, che vengono sottoposti all’approvazione dell’Assemblea nella successiva riunione.
co. 6. Il Consigliere che non partecipa a quattro sedute consecutive del Consiglio, decade dal mandato.
co. 7. In caso di vacanza di un posto in seno al Consiglio, si procede a elezioni suppletive. Allo stesso modo si procede nel caso in cui i posti resisi vacanti siano due. Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio. Se la durata del mandato del consigliere subentrato è inferiore ai dodici mesi, questo non viene conteggiato nel computo dei due mandati consecutivi.
co. 8. In caso di vacanza nella Presidenza, il vice Presidente assume le funzioni di Presidente e attiva le procedure previste dal comma 7. Il nuovo Consiglio, comunque costituito, procede alla designazione di un nuovo Presidente.
co. 9. In caso di vacanza contestuale di più di due posti, il Consiglio decade automaticamente e rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, fino alla convocazione (entro tre mesi dall’intervenuta decadenza) dell’assemblea che dovrà procedere alle nuove elezioni.
co. 10. In caso di vacanza simultanea nella Presidenza e nella vice Presidenza, il decano del Consiglio attiva le procedure previste dal comma 7.
I Revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due supplenti, sono eletti dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo immediatamente dopo il suo insediamento e restano in carica per un triennio. Il mandato non è rinnovabile. Spetta ai Revisori dei conti il controllo sulla gestione finanziaria della Consulta; a tal fine dovranno presentare annualmente una relazione all’Assemblea ordinaria.
co. 1. Ogni tre anni l’Assemblea dei soci, convocata dal Presidente in carica, provvede al rinnovo delle cariche sociali. Possono candidarsi i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Le candidature devono essere formalizzate comunicandole al Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni e devono essere sottoscritte da almeno tre Soci. Ogni Socio può sottoscrivere una candidatura. Il Presidente dà comunicazione agli iscritti delle candidature formalizzate, non oltre il quinto giorno antecedente la data delle votazioni.
co. 2. In sede di votazione e preliminarmente alle operazioni di voto, l’Assemblea designa un Comitato elettorale responsabile della procedura. Il Comitato elettorale è costituito da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente e uno con funzione di segretario.
co. 3. Possono votare solo i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.È consentito il voto per delega. Ogni elettore può assumere una sola delega. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti sarà eletto il più anziano in ruolo.
co. 4. I Soci quando non più in ruolo decadono da tutte le cariche sociali, per le quali si procede a nuova elezione.
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte dal Presidente, di concerto con il Consiglio direttivo, o da almeno un terzo dei Soci. Le proposte di modifica vengono sottoposte all’Assemblea e deliberate a maggioranza di almeno i due terzi degli aventi diritto (deleghe escluse).
Lo scioglimento della Consulta e la devoluzione del patrimonio dovranno essere deliberati dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci (deleghe escluse), fermo restando l’obbligo di devolvere il patrimonio in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per quanto non espressamente previsto e normato nel presente Statuto, si rinvia ad apposito Regolamento di funzionamento della Consulta.
co. 1. In fase transitoria, fino allo svolgimento della prima Assemblea dei soci, che dovrà avvenire entro tre mesi dalla data dell’atto notarile di costituzione della Consulta, sono considerati Soci con diritto di voto, oltre ai Soci fondatori di cui all’art. 2, tutti coloro che avranno aderito alla Consulta entro l’inizio della medesima assemblea versando la quota associativa fissata per l’anno 2021 in Euro 30 (trenta/00), nonché, in qualità di Soci onorari (art. 7 comma 2), i docenti e i ricercatori universitari in quiescenza che abbiano svolto attività istituzionale di ricerca e di insegnamento nell’ambito del settore scientifico disciplinare M-STO-09.
co. 2. Fino allo svolgimento della prima Assemblea e all’elezione del Consiglio direttivo, la Consulta sarà diretta dal Consiglio direttivo pro tempore costituitosi al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo della stessa.